Nel 2026 il bonus ristrutturazione consente di detrarre dall’IRPEF una parte delle spese per interventi ammessi sugli immobili residenziali. Per capire quanto puoi recuperare, devi verificare insieme il tipo di lavoro, chi sostiene la spesa e l’utilizzo dell’immobile: la percentuale, da sola, non basta.

Aliquote 2026: quando spettano il 50% e il 36%

Il quadro normativo della Camera dei deputati conferma che la legge di bilancio 2026 ha mantenuto per le spese dell’anno il 50% per l’abitazione principale e il 36% negli altri casi ammessi. Le vecchie guide che indicavano per il 2026 aliquote inferiori precedono questa modifica.

L’Agenzia delle Entrate precisa che la maggiorazione al 50% richiede che la spesa sia sostenuta dal proprietario o titolare di un diritto reale sull’immobile adibito ad abitazione principale. Un inquilino o un familiare convivente può avere diritto alla detrazione ordinaria, rispettando i requisiti, senza acquisire automaticamente quella maggiorata.

La guida dell’Agenzia delle Entrate di febbraio 2026, disponibile in copia PDF, indica un limite di 96.000 € per unità immobiliare e dieci rate annuali uguali. Il massimale va verificato anche rispetto alle spese precedenti quando si prosegue lo stesso intervento.

Su 20.000 € interamente ammessi, il calcolo teorico è 10.000 € al 50%, cioè 1.000 € l’anno, oppure 7.200 € al 36%, cioè 720 € l’anno. Il beneficio dipende dall’IRPEF disponibile: la quota annuale eccedente l’imposta non diventa un rimborso automatico. Per redditi complessivi superiori a 75.000 € opera inoltre il limite generale agli oneri detraibili previsto dall’articolo 16-ter del TUIR.

Quali lavori rientrano?

La guida dell’Agenzia sugli interventi ammessi distingue le singole abitazioni dalle parti comuni degli edifici residenziali:

SituazioneRegola da verificare
Singola abitazioneManutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
Parti comuniSono ammessi anche interventi di manutenzione ordinaria.
Pittura o pavimento nell’appartamentoDa soli, come manutenzione ordinaria, normalmente esclusi; possono rientrare se necessari a completare un intervento più ampio agevolabile.

Rifare un bagno con interventi sui servizi o modificare i tramezzi richiede quindi una valutazione diversa dal semplice rinnovo estetico. La classificazione concreta va definita sul progetto: scrivere “ristrutturazione” in fattura non rende detraibile qualsiasi acquisto.

La guida 2026 ammette anche spese collegate ai lavori agevolati, come progettazione, materiali, perizie, IVA e diritti amministrativi. Esclude dal 2025 la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Pagamenti e documenti: cosa preparare

Per i lavori occorre normalmente il bonifico parlante, con riferimento alla norma, codice fiscale di chi detrae e partita IVA o codice fiscale del destinatario. Conserva fatture, ricevute dei bonifici e il titolo edilizio richiesto; se non è previsto, serve la dichiarazione sostitutiva con data di inizio e natura agevolabile dell’intervento. Per le parti comuni, conserva la certificazione dell’amministratore.

Gli interventi che comportano risparmio energetico o uso di fonti rinnovabili richiedono anche la comunicazione ENEA prevista per il bonus casa, generalmente entro 90 giorni dalla conclusione o dal collaudo. Non riguarda indistintamente tutti i lavori.

Mobili e preventivi: tieni separate le verifiche

Il costo delle opere e l’acquisto dell’arredamento non vanno trattati come un’unica voce fiscale. Per mobili ed elettrodomestici occorre verificare l’eventuale agevolazione specifica e le sue condizioni, senza applicare automaticamente le regole delle opere edili.

Prima di versare un acconto, chiedi che il preventivo distingua lavorazioni, forniture e spese professionali. Fai poi verificare al tecnico la classificazione dei lavori e al CAF o commercialista beneficiario, aliquota, massimale residuo e capienza fiscale. Questo controllo permette di pianificare il costo effettivo senza considerare già incassata una detrazione distribuita nel tempo.

Regole verificate al 5 ottobre 2026. L’ammissibilità e il beneficio effettivo dipendono dalla situazione dell’immobile, del contribuente e dell’intervento.